Malattia all'estero
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- Lunedì, 08 Febbraio 2010
Al fine di ottenere le prestazioni economiche di malattia, il dipendente che si trovi in un paese extracomunitario è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere
all’Amministrazione il certificato medico attestante l’inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare, che dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l’inoltro.
La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta dell’Amministrazione.
Anche per il dipendente che si ammali all’estero sussiste un obbligo di comunicare all’Amministrazione, con il mezzo più veloce, il proprio stato di malattia ed il suo recapito, di modo che sia, comunque, raggiunto lo scopo perseguito dalle norme sui controlli di malattia.
Rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all’estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che l’Amministrazione sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell’indirizzo dove eventualmente disporre l’effettuazione della visita fiscale.
Il dipendente può provare la giustificatezza dell’assenza, ai sensi dell’art. 2119 Codice Civile, anche successivamente alla malattia, ove sia stato nella impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta comunicazione (es. per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo ed ai suoi familiari, per la gravità della situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni all’Amministrazione).