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Malattia

Si definisce malattia quella “modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile (di una parte o dell’intero organismo) che determina una condizione inabilitante per una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione e richiede un intervento terapeutico per quanto modesto”.
Si definisce convalescenza quello “stato di transizione dal superamento di uno stato di debilitazione o di una malattia, necessario al recupero dell’efficienza psico-fisica ovvero di una condizione di salute necessaria ai fini dello svolgimento del servizio”.
Nei casi di assenza per infermità comportante incapacità lavorativa (anche per un solo giorno) il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente (ossia all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica l’evento morboso) l’ufficio di appartenenza, anche per telefono, specificando se vuole essere collocato in congedo straordinario o in aspettativa e il domicilio presso il quale sarà reperibile durante la malattia, se diverso da quello precedentemente comunicato all’Amministrazione. Se tale domicilio dovesse successivamente cambiare il dipendente ha l’obbligo di comunicarne la variazione.
Il medico curante redige in duplice copia e consegna al dipendente il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia. Il dipendente è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ma anche a mezzo fax, ecc.) l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, all’Amministrazione.
Successivamente, entro breve tempo dal rientro in servizio, deve presentare, se non già trasmesso, l’originale di detto certificato medico, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa.
La stessa procedura dovrà essere adottata nei casi di prolungamento dell’infermità. Qualora l’evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato. In questo caso gli eventuali giorni non lavorativi che dovessero trovarsi a cadere tra i due periodi di malattia, ancorché non coperti da certificazione medica, sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
Il certificato medico, completo del nome, cognome, qualifica, domicilio e firma di chi lo rilascia, del luogo e data di compilazione, delle generalità della persona a cui si riferisce, deve riportare l’inizio e la durata presunta della malattia (prognosi) e la patologia sofferta (diagnosi).
Nello stesso certificato dovrà, eventualmente, essere specificato se l’infermità sofferta è ricollegabile a cause di servizio già riconosciute al dipendente.
Il dipendente può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando il certificato medico contenente la diagnosi, chiuso in busta, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.
In entrambe le circostanze l’ufficio di appartenenza del dipendente provvederà, per il tramite di personale formalmente designato a trattare i dati relativi allo stato di salute, ad inoltrare con tempestività la certificazione medica all’ufficio dove ha sede il medico del Corpo.
Esaminata e vistata la certificazione medica, quest’ultimo provvede a trasmettere la documentazione al competente Ufficio del personale onde consentire l’adozione dei necessari provvedimenti in materia di stato giuridico del personale.
In ogni caso la trattazione dei dati relativi allo stato di salute dovrà essere effettuato soltanto tra soggetti incaricati dello specifico trattamento. Sulle buste chiuse contenenti certificazione medica deve essere apposta la dicitura “CONTIENE DATI RELATIVI ALLA SALUTE” o “CONTIENE DATI SENSIBILI”.
Si tenga conto che nell’impiego statale vige il principio dell’obbligo di far conoscere la natura dell’infermità, cui corrisponde, peraltro, l’obbligo del segreto da parte degli impiegati che per ragioni d’ufficio ne vengono a conoscenza.
Anche la prescrizione rilasciata dal Pronto Soccorso è valida per giustificare l’assenza dal lavoro; pertanto non occorre sottoporla a conferma da altro medico.
Si ricorda che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa, sottoponendosi a visita al termine di essa.
Per analogia a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. 28/02/1987, che prevede in caso di aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche debba essere ritirata la tessera personale per l’esercizio di funzioni speciali per il personale del C.F.S. (e quindi, di conseguenza, anche l’arma), dovrà essere adottato lo stesso provvedimento anche in caso di congedo straordinario per motivi di salute determinato dalla stessa infermità. In caso di ricovero, invece, dovrà essere ritirata la sola arma data in dotazione.

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