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La Giustizia, seppur lentamente, inizia a fare il suo corso ...
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- Lunedì, 14 Marzo 2011
Relativamente ai danneggiamenti cagionati alla sede Sindacale U.G.L./U.I.L. nel maggio 2008, la Giustizia inizia a fare il suo corso e qualcuno paga, anche se, per ora, esclusivamente mettendo mano al portafoglio: Con Sentenza n. 282/2011, la Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti ha condannato al risarcimento del danno Erariale colui che è stato riconosciuto AUTORE materiale dei danneggiamenti il quale, leggendo la sentenza, sembra abbia addirittura provato a sostenere che la sedia sopra l’armadio, i computer posti su tre scrivanie diverse, il pc portatile, lo scanner, il trincia carte, il fax, la stampante, il vetro sulla scrivania, la vetrina dell’armadio, il vetro della porta della stanza e suppellettili varie siano stati rotti da chi ha subito l’aggressione e non da lui. Ma il piffero magico, stavolta, non ha funzionato….
SENT. N. 282/2011
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti magistrati:
Ivan DE MUSSO Presidente
Chiara BERSANI Consigliere
Giuseppe DI BENEDETTO Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 69736 del registro di segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, con atto di citazione in giudizio depositata in data il 12 settembre 2009, nei confronti del sig. LAGANA’ Andrea, elettivamente domiciliato in Roma alla via Parigi n. 11 presso lo studio dell’Avv.to Saverio UVA che lo rappresenta e difende;
Visti l’atto l’introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 novembre 2010, con l’assistenza del segretario dott.ssa Antonella CIRILLO, il relatore referendario Giuseppe Di BENEDETTO, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Lucio ALBERTI, l’Avv.to Saverio UVA per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 12 settembre 2009, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il Sovrintendente LAGANA’ Andrea per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’erario della somma di euro 2.414,14, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.
La vicenda concerne un’ipotesi di danno erariale, segnalato dall’Amministrazione del Corpo forestale dello Stato per il danneggiamento di beni della pubblica amministrazione cagionato dal convenuto nella mattina del 9 maggio 2008 nella sede del Corpo in via Carducci n. 5 e, segnatamente, nella stanza assegnata ad alcune organizzazioni sindacali dove si era recato per avere chiarimenti su questioni personali. In tale ambiente, il Sovrintendente LAGANA’, a seguito di una discussione con il Vice Sovrintendente ZUCCA, innervositosi, danneggiava alcuni beni dell’amministrazione come, peraltro, da lui ammesso in sede di audizione dinanzi al Servizio centrale ispettivo del Corpo forestale dello Stato.
Per i fatti descritti al convenuto è stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione di un quinto di sei mensilità di stipendio e pende procedimento penale.
L’organo requirente ritiene che, oltre al danno causato ammontante ad euro 414,14 come da stima effettuata dall’amministrazione militare, il comportamento del convenuto abbia determinato anche un danno cd da disservizio, derivante dalla necessità di effettuare gli accertamenti conseguenti al fatto e i successivi adempimenti amministrativi, attività che avrebbero distratto risorse di personale e mezzi dalle loro funzioni ordinarie. Tale danno da disservizio, che sarebbe comprovato dagli atti depositati dai quali si evincerebbe la laboriosa azione accertatrice effettuata dall’Amministrazione, ad avviso della Procura attrice va quantificato in via equitativa in misura pari a euro 2.000,00.
In relazione ai fatti descritti, la Procura regionale ha emesso in data 25 marzo 2009 nei confronti del Sovrintendente LAGANA’ Andrea l’invito a dedurre di cui all’art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, non riscontrato dall’interessato.
L’organo requirente, in considerazione dell’importo del danno contestato, ha richiesto al Presidente della Sezione di determinare –ai sensi dell’art. 55 del testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nel limite d’importo attualmente vigente per effetto dell’art. 10-bis, comma 9, della legge 248/2005- la somma da pagare a tacitazione del dovuto e di fissare il termine entro il quale il convenuto deve dichiarare se accetta o meno il pagamento.
Il Sovrintendente LAGANA’ Andrea si è costituito in giudizio con memoria depositata il 29.10.2010 con la quale si è, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla base dell’assunto che la giurisdizione contabile presupporrebbe la sussistenza di un danno allo Stato commesso nell’esercizio di funzioni pubblicistiche, mentre, nel giorno in cui si svolsero i fatti per cui è causa l’odierno convenuto fruiva di un recupero di riposo e, conseguentemente, il danno sarebbe unicamente fonte di responsabilità civile. Nel merito si sostiene l’infondatezza della domanda risarcitoria in considerazione che i danni non sarebbero stati causati dal convenuto ma dal vice sovrintendente ZUCCA Roberto che inciampando in un fascio di cavi di collegamento dei supporti informatici alla rete elettrica nel cadere trascinava a terra anche il computer ed altri oggetti.
All’odierna udienza, il V.P.G. Lucio ALBERTI ha insistito per la declaratoria di sussistenza della giurisdizione di questa Corte e nel merito per l’accoglimento della domanda, l’Avv.to Saverio UVA ha sostenuto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda una ipotesi di danno erariale originato -ad avviso dell’organo requirente- dal danneggiamento di alcuni beni della pubblica amministrazione e cagionato dal convenuto nella mattina del 9 maggio 2008 nella sede del Corpo forestale dello Stato, sita in via Carducci n. 5, segnatamente, nella stanza assegnata ad alcune organizzazioni sindacali, a seguito di un alterco con dei colleghi.
1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal patrono del convenuto sulla base dell’assunto che la giurisdizione contabile presupporrebbe la sussistenza di un danno allo Stato commesso nell’esercizio di funzioni pubblicistiche, mentre, nel giorno in cui si svolsero i fatti per cui è causa l’odierno convenuto fruiva di un recupero di riposo.
L’eccezione è infondata e come tale va respinta.
Giova al riguardo premettere che l’art. 52, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 fornisce un’ampia nozione di dipendente pubblico sottoposto alla giurisdizione contabile, statuendo che “I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge”.
Analoga ampia nozione è utilizzata dall’art. 2 della legge n. 658 del 1984, (richiamato dall’art. 1 della legge n.19 del 1994) che ribadisce l’estensione della giurisdizione contabile nei confronti di “amministratori funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici”.
La giurisdizione della Corte dei conti, peraltro, secondo un condivisibile orientamento giurisdizionale sussiste a fronte di danni cagionati da dipendenti (o da soggetti legati da rapporto di servizio) anche al di fuori delle normali mansioni, purché il fatto causativo del danno trovi nell’espletamento del servizio l’occasione necessaria.
Alla luce di quanto sopra e ritenendo che nella vicenda il convenuto abbia agito in un ambito di occasionalità necessaria con l’attività istituzionale, va affermata la giurisdizione di questa Corte e respinta l’eccezione formulata.
2. Nel merito il Collegio deve verificare la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra il soggetto agente e l'ente danneggiato.
3. Con riguardo all’elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, si ritiene opportuno esaminare partitamente le domande giudiziali, iniziando da quella avente ad oggetto un presunto danno erariale per euro 414,14 -come da stima effettuata dall’amministrazione militare- per il danneggiamento di beni cagionato dal convenuto nella mattina del 9 maggio 2008 nella sede del Corpo in via Carducci n. 5.
Al riguardo la difesa, sostiene che i danni non sarebbero stati causati dal convenuto ma da altro dipendente che inciampando in un fascio di cavi di collegamento dei supporti informatici alla rete elettrica nel cadere aveva trascinato a terra anche il computer ed altri oggetti.
La versione dei fatti fornita dal patrono del convenuto non può essere accolta giacché si pone in contrasto con quella contenuta nei resoconti ufficiali agli atti del giudizio ed appare autoreferenziale essendo priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Tanto considerato, è da ritenere sussistente un danno patrimoniale per euro 414,14 derivante dal danneggiamento di beni dell’Amministrazione.
3.1. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo al danno da disservizio, quantificato in via equitativa in euro 2.000,00, che l’organo requirente sostiene emerga dalla vicenda per la distrazione di personale e mezzi dalle ordinarie funzioni a causa degli accertamenti svolti in relazione al fatto.
Il danno da disservizio, infatti, quale figura espressiva di un minore risultato conseguito dall'apparato organizzativo in termini di efficienza, efficacia, economicità e quindi di resa dell'azione amministrativa, deve essere verificato e provato con rigore in considerazione della natura risarcitoria-reintegratoria che, unitamente ai profili sanzionatori e di deterrenza, connota la responsabilità amministrativa.
Ciò posto, si ritiene che il punto di domanda concernente il presunto danno da disservizio non sia adeguatamente supportato sotto il profilo probatorio -non essendo sufficiente a tal fine il richiamo alla laboriosa azione accertatrice effettuata dall’Amministrazione- e che, pertanto, la pretesa attrice sia da respingere.
4. Indiscusso il rapporto di servizio, il Collegio rileva la sussistenza anche del nesso di causalità tra il danno erariale accertato e la condotta, giacché, il pregiudizio patrimoniale subito dall’Ente è eziologicamente riconducibile al comportamento tenuto dal convenuto nella sua qualità di cassiere.
5. Con riferimento all’elemento soggettivo, infine, ritiene il Collegio che la complessiva condotta tenuta dal convenuto nella vicenda deponga per l’affermazione di una sua connotazione in termini di colpa grave.
6. Conclusivamente, accertata l’esistenza di tutti i requisiti costituitivi della responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che la domanda della Procura vada accolta parzialmente e, segnatamente, solo per il danno erariale emerso dal danneggiamento di beni dell’Amministrazione e pari a euro 414,14.
Il convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, sull’importo addebitato, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.
Alla soccombenza segue anche l’obbligo del pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,
C O N D A N N A
Il sig. LAGANA’ Andrea per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento in favore dell’Erario dell’importo di euro 414,14, (euro quattrocentoquattordici/14), nonché al pagamento, su tale somma, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.
Condanna, infine, il predetto al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 157,12 (centocinquantasette/12).
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2010.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Benedetto F.to Ivan DE MUSSO
Depositata il 17 febbraio 2011.
P.Il DIRETTORE DI SEGRETERIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to Francesco Maffei










