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Riposo settimanale

Il riposo settimanale è un diritto costituzionale.
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e non può rinunziarvi.
Qualora per eccezionali esigenze di servizio, connesse alle attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile, pubblico soccorso, ordine e sicurezza pubblica, il dipendente sia impiegato nella giornata di riposo settimanale, lo stesso ha diritto al recupero nel giorno da lui indicato entro l’ultimo giorno dei due mesi successivi, fermo restando il diritto irrinunciabile al recupero in ogni caso.

Trascorsi i due mesi il giorno di recupero deve essere concordato con il Capo Ufficio. Il recupero del riposo non fruito può essere cumulato con il congedo ordinario e con le altre forme di congedo e di riposo. La predetta deroga al turno di riposo non potrà superare le quattro giornate nell’anno. Devono essere altresì rispettate le previsioni di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) ed e) dell’A.N.Q. del 14/06/2007 (Criteri per i turni di servizio e di lavoro).
I riposi possono essere cumulati.
Il riposo interessa l’intera giornata e non può essere frazionato.
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale, ovvero nella giornata di sabato qualora l’orario di lavoro del dipendente sia articolato su cinque giornate settimanali nelle strutture non ricomprese nelle tabelle A e B del D.C.C. 513/V
24 giugno 2004, è corrisposta una indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

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