Congedo straordinario speciale per trasferimento
In occasione di trasferimento a domanda o d’ufficio del dipendente, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l’Amministrazione concede un congedo straordinario speciale retribuito in misura intera, per le durate di seguito specificate:
a) Trasferimento in territorio nazionale:
- giorni 20 per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
b) Trasferimento per il personale destinato a prestare servizio o che rientri dal servizio all’estero:
- giorni 30 al personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
I periodi di congedo sopra elencati non rientrano nel limite di 45 giorni annui stabilito per il congedo straordinario, devono essere fruiti entro il termine massimo di un anno dalla data di decorrenza del trasferimento, sono frazionabili ed essendone la durata stabilita in maniera tassativa è escluso ogni margine di discrezionalità.
Il congedo compete anche al dipendente accasermato o che usufruisce di alloggi di servizio.
In ordine alle modalità applicative dell’istituto, si precisa che la circostanza che il dipendente, a seguito del trasferimento, non abbia effettuato un trasloco o spostato il nucleo familiare, non va considerata preclusiva della concessione del congedo, stante che in via generale, all’effettuazione di un trasferimento sono comunque connesse esigenze riorganizzative.
Inoltre di tale particolare congedo potrà fruire anche il dipendente che, nella medesima sede venga assegnato ad altro ufficio qualora, in relazione al nuovo incarico ricoperto, vi sia effettivo cambiamento di dimora da parte del dipendente. Anche in tale caso, infatti, pur in assenza di trasferimento in senso stretto, si determinano le medesime condizioni (trasloco e riorganizzazione familiare) che danno diritto al beneficio in questione.
Nel caso in cui il trasferimento che ha dato diritto al congedo in questione non si concretizzi (ossia il dipendente non abbia preso servizio presso la nuova sede), gli eventuali giorni di congedo straordinario speciale fruiti dovranno essere recuperati.
Durante il periodo di congedo straordinario speciale spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
I periodi di congedo straordinario speciale sono utili a tutti gli altri effetti.