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Congedo per gravi motivi familiari

Il dipendente può chiedere un periodo di congedo per gravi motivi familiari. Il decreto interministeriale 21/07/2000, n. 278, ha chiarito che per gravi motivi si intendono:

 

1) le necessità familiari derivanti dalla morte di un componente della famiglia anagrafica, dei soggetti elencati all’art. 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), nonché di portatori di handicap parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi;
2) le situazioni da cui deriva un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o assistenza delle persone indicate al punto 1);
3) le situazioni di grave disagio personale del dipendente, esclusa la malattia;
4) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al punto 1), quindi richiedente escluso, derivanti dalle seguenti patologie:

a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
d) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo in questione può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 08/03/2000, n. 53, (coniuge, anche se separato legalmente, parente entro il 2° grado, anche non convivente, o persona componente la famiglia anagrafica la cui stabile convivenza risulta certificabile dall’anagrafe comunale), per il quale il dipendente non abbia possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il capoufficio è tenuto ad esprimersi entro ventiquattro ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Tale congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. L’Amministrazione è tenuta a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l’attestazione del periodo di congedo fruito dal dipendente. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Per potersi avere frazionamento del congedo è necessario che tra un periodo e l’altro di assenza ci sia ripresa effettiva del lavoro o una tipologia di assenza diversa dal congedo in questione e dal riposo settimanale. E’ da escludere, quindi, ad esempio, la possibilità di fruire del congedo in esame dal lunedì al venerdì per più settimane, omettendo di computare il sabato e la domenica, nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni.
Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, il dipendente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva (anche il giorno prima) comunicazione all’Amministrazione.
Durante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di lavoro.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio – quindi non è utile ai fini delle promozioni – né in quella previdenziale; il dipendente può procedere al riscatto, ovvero al
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il capoufficio e il contemperamento delle rispettive esigenze.
Fino alla definizione del procedimento di cui al precedente capoverso, il capoufficio è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal D.M. 21/07/2000, n. 278, e alle ragioni organizzative e di servizio che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il capoufficio assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi
adottata e alla situazione organizzativa e di servizio dell’Amministrazione.

Documenti da presentare:

- istanza contenente le generalità della persona per la quale viene fruito il congedo e l’indicazione della parentela;
- per le necessità derivanti dal decesso di familiari, certificato di morte rilasciato dal comune o dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- per le malattie di familiari e le situazioni che richiedono cura o assistenza degli stessi, idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, oppure dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero; si ricorda che i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore;
- per le situazioni di grave disagio personale, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredata di ogni eventuale documento utile a valutare le circostanze prospettate.

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