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Interdizione dal lavoro

La dipendente in stato di gravidanza può chiedere al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre, sulla base di un accertamento medico compiuto da strutture del Servizio sanitario nazionale, l’interdizione dal lavoro per periodi di durata variabile, determinata dal servizio stesso, fino all’inizio dei due mesi precedenti la data presunta del parto ovvero dall’inizio della gravidanza fino a sette mesi dopo il parto, in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti patologie che si ritiene possano aggravarsi con la gravidanza, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 26/03/2001, n.151.

L’interdizione dal lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della dipendente. Il termine di sette giorni decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.
L’anzidetto servizio ispettivo può, altresì, disporre la stessa interdizione dal lavoro, d’ufficio o a domanda della dipendente, se nel corso dell’attività di vigilanza accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 26/03/2001, n.151, ovvero nell’ipotesi che la dipendente non possa essere spostata ad altre mansioni, ai sensi della lett. c), stesso comma.
Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il capoufficio, anche tramite la dipendente, secondo la richiamata lettera c) del comma 2 dell’ art. 17 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione della struttura, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
I periodi di interdizione anticipata sono equiparati sotto tutti i profili al congedo di maternità.
I provvedimenti dei servizi ispettivi di cui sopra sono definitivi.
I provvedimenti debbono essere comunicati dall'ispettorato del lavoro alla dipendente e all’Amministrazione.

Paesi extracomunitari
La dipendente che si trovi in un paese extracomunitario presenterà all’Amministrazione i certificati attestanti la data presunta del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.
La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta dell’Amministrazione.

Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 17 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, è punita con l’arresto fino a sei mesi.

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