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Permesso mensile

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la dipendente madre, o, in alternativa, il dipendente padre, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado, ancorché non conviventi, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

I permessi mensili devono essere comunque retribuiti.
Tali permessi, che si cumulano con il congedo parentale e il congedo per malattia del figlio, previsti rispettivamente dagli artt. 32 e 47 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, sono computati nell’anzianità di servizio e ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.
I permessi spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Presupposti del beneficio
Sono presupposti del beneficio:

1) l’esistenza di un portatore di handicap grave;
2) il legame di parentela o di affinità entro il terzo grado o coniugale con il predetto;
3) assenza di ricovero a tempo pieno della persona con handicap. Interpretando lo spirito della disposizione, si ritiene che non rientri nel ricovero a tempo pieno quello per fronteggiare temporanei stati di bisogno, visto che proprio in tali occasioni la persona handicappata ha verosimilmente bisogno di una maggiore presenza del familiare.
4) l’inesistenza di altri soggetti lavoratori pubblici o privati che, in relazione allo stesso portatore di handicap, già usufruiscono del beneficio dei tre giorni di permesso mensili; i genitori di un disabile possono godere alternativamente del beneficio fermo restando il numero massimo complessivo di tre giorni mensili che può essere ripartito tra gli stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro.
5) la convivenza con il figlio maggiorenne handicappato oppure l’assistenza continuativa ed in via esclusiva del figlio maggiorenne non convivente o di altro familiare handicappato convivente o non convivente; per il figlio minorenne non è richiesta né convivenza né assistenza continuativa ed in via esclusiva.

Si evidenzia che il beneficio dei tre giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, legge 05/02/1992, n. 104) non è contemplato per il caso in cui portatore di handicap sia un figlio di età inferiore ai tre anni, ipotesi per la quale il legislatore ha previsto gli altri benefici richiamati all’articolo 42, comma 1, del D.lgs. 26/03/2001, n. 151 (prolungamento del congedo parentale oppure due ore di riposo giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino).

Cumulabilità
E’ prevista la cumulabilità a favore del dipendente, dei permessi in esame (ciascuno pari a tre giorni), nel caso in cui questi assista più persone con handicap grave ed in misura rapportata al numero di persone da assistere. Sul punto il Consiglio di Stato si è pronunciato positivamente a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando la dipendente o il dipendente non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari portatori di handicap, tenuto conto la natura dell’handicap.

Frazionamento
In luogo dei permessi il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili.
Invece, nel caso di permessi giornalieri si prescinde dal numero di ore di lavoro ricadenti nel singolo giorno.
La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non da diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

Presentazione delle istanze ed utilizzo dei permessi
Considerato che il beneficio, in presenza dei presupposti, spetta di diritto, si ritiene che, già dal giorno successivo la presentazione dell’istanza con la relativa documentazione giustificativa, il dipendente, nell’attesa di riscontro da parte dell’Amministrazione, possa usufruire provvisoriamente dei giorni di permesso richiesti.
Il riconoscimento del diritto ai permessi in oggetto ha valenza pluriennale, nel senso che il dipendente, finché restano immutati i presupposti già valutati in occasione dell’istanza iniziale, non è tenuto a ripresentare annualmente l’istanza.
Il dipendente è invece tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione tutte le variazioni intervenute sui presupposti del beneficio (cessazione della convivenza effettiva, acquisizione del beneficio ai permessi da parte di terzi in relazione allo stesso portatore di handicap, ricovero a tempo pieno della persona portatrice di handicap, decesso, venir meno della condizione di handicap o della situazione di gravità, etc.) ed ovviamente ad astenersi dal godimento dei benefici in questione qualora tali variazioni implichino il venire meno del diritto al beneficio.
Al fine di conciliare l’organizzazione del lavoro con le necessità dell’interessato, l’utilizzo del permesso, anche ad ore, sarà comunicato dal dipendente alla struttura di appartenenza, possibilmente con congruo anticipo.
E’ il caso di ricordare che i permessi in oggetto sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 08/03/2000, n. 53, così come regolamentata dal D.M. 21/07/2000, n. 278.

Documenti da presentare
I documenti da presentare sono:

- comunicazione delle modalità di fruizione dei permessi, dei giorni di assenza o delle ore;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, riportante il legame di parentela, affinità o matrimonio con il familiare disabile;
- certificazione A.S.L. dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 05/02/1992, n. 104, fatte salve le eccezioni previste;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dalla quale risulti che non vi sono altri soggetti, lavoratori pubblici o privati, che fruiscono dello stesso beneficio per lo stesso familiare disabile, ovvero, nel caso di genitori entrambi lavoratori, i giorni e/o le ore fruiti di permesso da parte dell’altro genitore per assistere il bambino disabile;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dalla quale risulti, se previsto, che il dipendente sia l’unico componente della famiglia che assista con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile;
- nel caso di assistenza a più familiari portatori di handicap grave certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che non vi siano altri familiari in grado di prestare la medesima assistenza;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante la convivenza, se prevista, con il familiare disabile;
- in caso di adozione o affidamento, copia del documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Si precisa che non è “necessaria un’ulteriore documentazione per giustificare l’assenza dal servizio nei giorni prescelti, anche se frazionati in ore”.

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