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Prolungamento del congedo parentale

La dipendente madre o il dipendente padre di bambini con handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 05/02/1992, n. 104 hanno diritto, alternativamente tra loro e alle due ore di permesso giornaliero di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, anche per periodi non continuativi, sempre che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Tale prolungamento inizia a decorrere dal termine del periodo corrispondente alla durata massima individuale del congedo parentale ordinario spettante al richiedente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151.
Quindi, il prolungamento del congedo parentale è riconoscibile:

- alla dipendente madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- al dipendente padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
- alla dipendente o al dipendente, genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti;
- in caso di dipendente madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità;
- in caso di dipendente padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

In sintesi, prima di accedere al prolungamento del congedo parentale, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo sopra riportati.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Durante il prolungamento del congedo parentale di uno dei due genitori, l’altro genitore può fruire del congedo parentale “ordinario” spettante.

Adozioni e affidamenti
Il prolungamento del congedo in esame è applicabile anche ai genitori adottivi o affidatari, in presenza delle stesse condizioni. In questo caso esso può estendersi fino al terzo anno dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia.

Trattamento economico
Durante il periodo di prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno riconosciuto ai genitori di bambini portatori di handicap spetta la retribuzione ridotta al 30% (art.34, comma 2, D.Lgs. 26/03/2001, n. 151).
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Adozioni e affidamenti
Il trattamento economico sopra precisato si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Documenti da presentare
I documenti da presentare sono:

- comunicazione riportante la data di decorrenza del prolungamento;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, riportante il legame di parentela con il bambino;
- certificazione della A.S.L. competente dalla quale risulti che il bambino si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, fatte salve le eccezioni previste;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante che l’altro genitore non fruisce negli stessi giorni dello stesso beneficio o dei permessi di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151;
- in caso di adozione o affidamento, copia del documento di adozione o affidamento; in luogo di tale documento può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, specificando la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.

Sanzioni
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al Capo V del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 (Congedo parentale), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,46 (già un milione di lire) a euro 2582,28 (già cinque milioni di lire).

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