Congedo per la formazione
Il dipendente, che abbia almeno cinque anni di servizio, può chiedere congedi per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell’arco di tutta la vita lavorativa.
Si definisce congedo per la formazione quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, oppure alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
Il dipendente che usufruisce del congedo per la formazione non ha diritto alla retribuzione e pertanto è collocato in aspettativa senza assegni, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
Il periodo di congedo fruito non viene computato nell’anzianità di servizio, non è cumulabile con assenze per malattia ed altri congedi né è utile ai fini della maturazione del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Qualora, durante il periodo di congedo, sopravvenga a carico del dipendente una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità 21/07/2000, n. 278, (riportato al punto 5, sezione II, di questo Vademecum) di cui sia data comunicazione scritta all’Amministrazione, da luogo ad interruzione del congedo medesimo.
L’aliquota del personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva dei ruoli del personale.
Gli interessati devono presentare apposita istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo stesso che, per comprovate ed improrogabili esigenze di servizio può essere differito, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, ovvero negato per difetto dei presupposti di legge, qualora non sanabili, da esplicitare nel provvedimento di diniego.
Il dipendente può valorizzare in pensione tale periodo mediante il riscatto o il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il limite previsto degli undici mesi si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Per potersi avere frazionamento del congedo è necessario che tra un periodo e l’altro di assenza ci sia ripresa effettiva del lavoro o una tipologia di assenza diversa dal congedo in questione e dal riposo settimanale. E’ da escludere, quindi, ad esempio, la possibilità di fruire del congedo in esame dal lunedì al venerdì per più settimane, omettendo di computare il sabato e la domenica, nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni.